Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, denominato anche General Data Protection Regulation (di seguito “GDPR”), La informiamo che i dati personali da Lei volontariamente messi a disposizione di Cranio Creations, Ludo Labo e Studiolabo s.r.l. (di seguito, anche, la “Società” o “Combo”) saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
1. Titolare e Responsabile della Protezione dei Dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Studiolabo, in persona del CEO, con sede in Milano, via Palermo 1, 20146 – Milano.
Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato all’indirizzo di posta elettronica privacy@combofestival.com per ogni necessità inerente al trattamento dei dati personali.
2. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a) l’instaurazione e lo svolgimento del rapporto contrattuale tra Lei e Combo (ad es. vendita dei biglietti, noleggio area espositiva, organizzazione di eventi – anche online – a cui Lei è interessato a partecipare, fornitura di servizi accessori alla sua partecipazione, pianificazione di servizi da Lei richiesti, pubblicazione dei dati degli espositori sul catalogo dell’evento etc.). Con riferimento a questa finalità, la base giuridica del trattamento è costituita dallo svolgimento di adempimenti di natura contrattuale o precontrattuale in relazione ad un contratto di cui Lei è parte. Un eventuale rifiuto da parte sua di fornire i dati comporterebbe l’impossibilità per Combo di fornire il servizio richiesto. Si precisa che eventuali trattamenti su particolari categorie di dati personali saranno effettuati esclusivamente nel caso in cui tali dati siano comunicati o resi pubblici direttamente da Lei. Tale trattamento sarà legittimato sulla base dell’art. 9, par. 2, lett. e) del Regolamento. Il conferimento di tali dati non è mai obbligatorio;
b) l’adempimento di tutte le prescrizioni normative, fiscali ed amministrative imposte a Combo. Con riferimento a questa finalità, la base giuridica del trattamento è costituita dall’adempimento di obblighi legali imposti a Combo. Un eventuale r da parte sua di fornire i dati comporterebbe l’impossibilità per Combo di fornire il servizio richiesto;
c) l’elaborazione di studi e ricerche statistiche e di mercato. Con riferimento a questa finalità, la base giuridica del trattamento è costituita dal suo specifico consenso, in mancanza del quale Combo non potrà svolgere ricerche di mercato aventi ad oggetto i suoi dati. In ogni caso, Lei potrà comunque utilizzare i servizi offerti da Combo;
d) lo svolgimento di attività di profilazione finalizzate a comprendere le sue possibili esigenze in relazione all’offerta di nuovi servizi in base alle preferenze manifestate. Con riferimento a questa finalità, la base giuridica del trattamento è costituita dal suo specifico consenso, in mancanza del quale Combo non potrà svolgere sui suoi dati attività di profilazione. In ogni caso, Lei potrà comunque utilizzare i servizi offerti da Combo;
e) lo svolgimento di attività commerciali e di marketing connesse alle attività di Combo a mezzo posta, internet, telefono, e-mail, MMS, SMS, dall’Italia o dall’estero. Con riferimento a questa finalità, la base giuridica del trattamento è costituita dal suo specifico consenso, in mancanza del quale Combo non potrà svolgere le predette attività commerciali. In ogni caso, Lei potrà comunque utilizzare i servizi offerti da Combo;
f) l’invio dei suoi dati alle 3 società che formano Combo, a soggetti terzi quali, organizzatori di eventi o partner coinvolti nell’organizzazione di aspetti specifici inerenti a Combo Festival relative ai propri prodotti e servizi. Con riferimento a questa finalità, la base giuridica del trattamento è costituita dal suo specifico consenso, in mancanza del quale Combo non potrà inviare i suoi dati ai terzi. In ogni caso, Lei potrà comunque utilizzare i servizi offerti da Combo;
g) per consentire a Combo di effettuare riprese video e/o fotografie nel corso delle manifestazioni e degli eventi per la pubblicazione su nostri siti web/landing pages e profili social (es. Instagram, Facebook, Youtube, ecc.) e su brochure, cataloghi, flyers e altro materiale cartaceo che promuove gli eventi. La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse del titolare, in quanto le riprese effettuate da Combo nell’ambito di questa finalità sono esclusivamente generiche. Un eventuale rifiuto da parte sua comporterebbe l’impossibilità, per Combo, di fornire il servizio richiesto. Eventuali fotografia o riprese specifiche saranno, invece, effettuate da Combo solo a seguito di un suo consenso, che Le sarà eventualmente domandato accompagnato da un’idonea informativa e da una liberatoria dedicata.
3. Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato mediante strumenti cartacei, elettronici e/o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi.
Si specifica che Combo non tratta i suoi dati allo scopo di compiere decisioni basate su trattamenti automatizzati che producano effetti giuridici o che incidano in modo significativo sulla persona ai sensi dell’art. 22 del Regolamento.
4. Destinatari, categorie di destinatari dei dati personali e trasferimento dei dati in Paesi terzi
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i soci, i componenti il consiglio di amministrazione o altro organo amministrativo e, comunque, il Responsabile della Protezione dei Dati, i Responsabili esterni, i Preposti al trattamento e/o gli Autorizzati del trattamento designati da Combo nell’esercizio delle loro funzioni. I suoi dati personali potranno essere comunicati ad eventuali soggetti che forniscano a Combo prestazioni o servizi strumentali alle finalità sopra indicate come, a mero titolo esemplificativo, società controllanti, controllate, partecipate e/o collegate, soci/partner di joint venture; soggetti, enti e/o società che gestiscono e/o partecipano alla gestione e/o manutenzione dei siti internet e degli strumenti elettronici e/o telematici da noi utilizzati, fotografi e/o videomakers che realizzano i materiali video-audio o la relativa post-produzione, giornalisti e testate giornalistiche, società affidatarie di servizi necessari per l’organizzazione e gestione degli eventi (es. installazione di allestimenti e attrezzature, editori di cataloghi cartacei e on-line, logistica, security, vigilanza, pronto soccorso, hostess, ecc.), rappresentanze diplomatiche, consulenti, studi legali, banche, fornitori di servizi in materia di marketing e comunicazione; altri soggetti incaricati della gestione del procedimento di selezione e gestione dei relativi benefit per i buyers (come società assicurative, agenzie di viaggio, hotel), etc.
La lista aggiornata dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare e può essere richiesta inviando una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica privacy@combofestival.com.
I suoi dati personali potranno essere eventualmente comunicati e/o trasferiti all’estero, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (artt. 45 e ss. del Regolamento), anche in Paesi non appartenenti all’Unione Europea, o se del caso, nei Paesi dove abbiano sede i destinatari di cui al paragrafo che precede. In tutti tali casi, il trasferimento è necessario per l’esecuzione del contratto con l’interessato o per l’esecuzione di misure contrattuali a adottate su Sua istanza, ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria; in generale, esso è effettuato sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione (art. 45 del GDPR) o conformemente alle clausole tipo di protezione dei dati o alle altre garanzie adeguate ai sensi degli articoli 46 o 49 del GDPR. Nel caso in cui non sia stata adottata una decisione di adeguatezza della Commissione e non siano applicabili le altre garanzie stabilite dal GDPR, la comunicazione e/o il trasferimento dei dati al di fuori dell’Unione Europea saranno soggetti al Suo consenso, dopo essere stato informato che il Paese in questione non fornisce un livello di protezione adeguato.
5. Conservazione dei dati
I dati personali da Lei forniti saranno trattati solo per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità sopra descritte, fatti salvi ulteriori termini connessi alle specifiche condizioni di legittimità del trattamento (ad es. 10 anni per l’esercizio di azioni di difesa in giudizio).
5. Diritti dell’interessato
La informiamo che in qualunque momento Lei potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle
condizioni previste dagli articoli 7 e 15-22 del GDPR sui suoi dati. Per l’esercizio di tali diritti la preghiamo di contattare il Titolare del trattamento dei dati all’indirizzo e-mail privacy@combofestival.com; a tale richiesta sarà fornito idoneo e tempestivo riscontro.
Nel dettaglio, Lei ha il diritto di:
– ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano;
– qualora un trattamento sia in corso, ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni relative al trattamento nonché richiedere una copia dei dati personali;
– ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti;
– ottenere, qualora sussista una delle condizioni previste dall’art. 17 del GDPR, la cancellazione dei dati personali che la riguardano;
– ottenere, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento;
– ricevere i dati personali che la riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e richiedere la loro trasmissione ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile.
Inoltre, Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati effettuato per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare. In caso di opposizione, i suoi dati non saranno più oggetto di trattamento, sempre che non sussistano motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Con riferimento al trattamento dei dati per finalità di marketing e profilazione, potrà revocare in ogni momento il consenso eventualmente prestato ovvero opporsi al loro trattamento, scrivendo una e-mail all’indirizzo privacy@combofestival.com. La revoca del suo consenso non pregiudicherà la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Infine, ai sensi dell’Articolo 77 del GDPR, le ricordiamo che ha il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy, nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante Privacy accessibile all’indirizzo www.garanteprivacy.it.
Condizioni Generali di partecipazione
1. NOME DELL’EVENTO
Combo Festival di Pedine, Dadi e Carte di seguito anche “l’Evento” o “la Manifestazione”.
2. ORGANIZZATORI
L’Evento è organizzato Ludo Labo, Studiolabo srl, Cranio Creations srl, in seguito anche “gli Organizzatori”.
Gli Organizzatori, nell’esercizio della propria attività commerciale svolta in ambito concorrenziale organizzano la manifestazione Combo – Festival di Pedine, Dadi e Carte, in programma presso Morel dal 03/10/2026 al 04/10/2026.
Art. 1 – AMMISSIONE AL SALONE
Possono essere ammessi come Espositori:
a) le aziende italiane od estere che espongano propri prodotti o servizi rientranti nei settori merceologici compresi nel Salone.
Qualora le aziende produttrici non intervengano al Salone, potranno essere ammessi i loro concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi generali;
b) le Associazioni di categoria, gli Enti Pubblici e gli Organismi che istituzionalmente svolgono azione di promozione, di studio, di informazione e di divulgazione nei settori interessati al Salone.
Gli Organizzatori si riservano la facoltà di vietare la presentazione degli stessi prodotti, campioni o servizi in più stand dello stesso settore merceologico.
Art. 2 – PARTECIPAZIONE AL SALONE
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata a pena di irricevibilità sull’apposito modulo debitamente compilato, sottoscritto e controfirmato, e costituirà proposta irrevocabile per il richiedente e comporterà l’accettazione da parte sua delle presenti “Condizioni Generali” (nonché del “Regolamento Tecnico di Manifestazione, Fascicolo Sicurezza e Moduli Vari”, del “Regolamento di Morel”, ed ogni altra norma relativa all’organizzazione ed al funzionamento del Salone e della Location).
Sulla stessa decideranno gli Organizzatori con assoluta autonomia e con il solo obbligo di indicare i motivi della mancata accettazione esclusivamente per le domande pervenute agli Organizzatori almeno 60 giorni prima della data di inaugurazione del Salone, qualora il richiedente ne faccia formale istanza entro trenta giorni dalla chiusura del Salone.
I concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi e generali dovranno obbligatoriamente allegare alla loro domanda di partecipazione l’elenco delle case da essi rappresentate ed i cui prodotti intendono esporre.
Il richiedente è tenuto a fornire ogni altra documentazione che dovesse essergli richiesta per decidere sull’accoglimento della domanda e per accertare – in qualsiasi momento – il rispetto delle condizioni di partecipazione al Salone.
Nel caso di accoglimento della domanda di partecipazione ne verrà data comunicazione al richiedente mediante PEC o e-mail che gli attribuirà la qualità di partecipante al Salone, e convertirà l’eventuale deposito cauzionale (di cui al successivo art. 3) in caparra confermativa ed in acconto di corrispettivi dovuti al partecipante al Salone.
Per le domande di partecipazione pervenute almeno 60 giorni prima dell’inaugurazione del Salone la comunicazione di accettazione verrà spedita almeno 30 giorni prima dell’inaugurazione stessa.
Per le domande pervenute successivamente, la comunicazione di accettazione dovrà pervenire al richiedente almeno il giorno precedente all’inaugurazione del Salone.
Art. 3 – QUOTA DI ISCRIZIONE E ACCONTO/DEPOSITO CAUZIONALE
Con la domanda di partecipazione gli Espositori dovranno versare oltre alla quota di iscrizione, un acconto/deposito cauzionale pari al 50% delle somme dovute per la partecipazione all’evento.
Qualora la domanda di partecipazione non venga accettata, l’acconto/deposito cauzionale verrà restituito.
Art. 4 – TERMINI DI PAGAMENTO
Il richiedente, allorché avrà ricevuto la comunicazione di accettazione della domanda di partecipazione, dovrà procedere al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla data della fattura emessa a suo carico ed in ogni caso prima dell’inaugurazione del Salone.
In mancanza, gli Organizzatori potranno considerare risolto il contratto per inadempienza del partecipante, senza necessità di diffida o di pronuncia del Giudice.
In tal caso ne darà formale comunicazione all’interessato, e – oltre ad essere svincolato da ogni impegno ed a poter disporre dello stand assegnandolo ad altri richiedenti – avrà diritto all’integrale pagamento – a titolo di penale – della quota di iscrizione e del canone di partecipazione, nonché di ogni altro corrispettivo contrattuale, detratto quanto già eventualmente percepito per tali titoli e fatto salvo ogni suo diritto a risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Qualora l’espositore intenda avvalersi della dichiarazione d’intento ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità IVA, dovrà tempestivamente trasmetterne copia all’indirizzo e-mail hr@craniocreations.it ed attendere esplicita conferma dell’avvenuta verifica telematica sul sito dell’Agenzia delle Entrate da parte del fornitore prima di procedere al pagamento. In mancanza di tale riscontro preventivo, la fattura sarà emessa con applicazione dell’IVA ordinaria, non essendo garantita la possibilità di rispettare i tempi tecnici richiesti per l’adempimento normativo.
Art. 5 – ASSEGNAZIONE DEGLI STAND
L’assegnazione degli stand è di esclusiva e autonoma competenza degli Organizzatori.
Eventuali indicazioni o richieste particolari formulate dall’Espositore si intendono puramente indicative, non possono vincolare o condizionare la domanda di partecipazione e quindi si considerano come non apposte.
Inoltre gli Organizzatori avranno facoltà di spostare, ridurre lo stand già assegnato, ovvero di trasferirlo in altra zona espositiva senza alcun diritto del partecipante ad indennizzi od a risarcimenti di sorta. Saranno comunque tenuti a darne comunicazione all’Espositore oltre che con comunicazione spedita almeno 20 giorni prima dell’inizio del Salone.
Art. 6 – FACOLTÀ DI RECESSO
Il partecipante che, non sia in grado di intervenire al Salone, potrà recedere dal contratto dandone comunicazione agli Organizzatori con comunicazione via PEC almeno 60 giorni prima della data di inizio del Salone, ferma restando l’acquisizione agli Organizzatori della quota di iscrizione e del deposito cauzionale, e fatto salvo ogni suo ulteriore diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Se viceversa detta comunicazione verrà data meno di 60 giorni prima della data di inizio del Salone, il partecipante sarà tenuto al pagamento, oltre che della quota di iscrizione, anche dell’intera quota di partecipazione, salvo il diritto degli Organizzatori per eventuali maggiori danni diretti ed indiretti.
Gli Organizzatori potranno comunque disporre dello stand anche assegnandolo ad altri Espositori.
Gli Organizzatori potranno recedere a propria discrezione dal contratto di partecipare sino a due settimane prima della data di apertura del Salone, e – per motivi attinenti alla organizzazione della rassegna ed al suo regolare svolgimento – sino al giorno di apertura. In tali ipotesi gli Organizzatori non saranno tenuti ad indennizzo o risarcimento di sorta, ma dovranno restituire la quota di iscrizione e la quota di partecipazione eventualmente già incassate.
Se la comunicazione di recesso non verrà addirittura data e l’Espositore non appronterà il proprio stand, egli sarà considerato inadempiente a tutti gli effetti e sarà tenuto, oltre che al pagamento della quota di iscrizione e dell’intera quota di partecipazione, anche al rimborso dei danni diretti ed indiretti subiti dagli Organizzatori.
Pure in questa ipotesi, gli Organizzatori potranno comunque disporre dello stand anche assegnandolo ad altri Espositori.
Art. 7 – CONSEGNA DEGLI STAND
Gli stand verranno messi a disposizione degli Espositori nei termini indicati nel “Regolamento Tecnico di Manifestazione” ed il loro allestimento dovrà essere completato entro la data indicata nello stesso “Regolamento Tecnico di Manifestazione”: in difetto di ciò il contratto potrà essere risolto per inadempienza del partecipante con le stesse modalità e conseguenze di cui all’art. 6.
Per poter accedere al Sito https://www.combofestival.it/ durante le fasi di allestimento e disallestimento.
Dalla pagina PASS l’Espositore può autorizzare l’ingresso al sito Morel di eventuali aziende affidatarie Incaricate (allestitori, fornitori, corrieri ecc..) assegnando loro una pratica. Gli Incaricati riceveranno una mail automatica dal sistema con le credenziali per accedere al portale Pass. Ricordiamo che in Pass, sia l’Espositore (con il proprio account) che l’Incaricato (con il proprio account) potranno inserire i nominativi del proprio personale e le targhe dei propri mezzi e procedere a stampare i pass necessari, all’accesso al sito Morel, nei giorni di allestimento e disallestimento.
Qualora le aziende Espositrici/Incaricate non visionino e accettino la documentazione ivi pubblicata, tra cui il D.U.V.R.I., non potranno stampare i pass e/o titoli di ingresso a Morel, necessari nei periodi di allestimento e disallestimento dell’evento.
L’Espositore è responsabile del possesso dei requisiti tecnico-professionali delle aziende che, in suo nome, interverranno presso Morel.
Combo e l’Organizzazione potranno definire, anche ai fini della normativa sulla sicurezza del lavoro, particolari criteri di accesso a Morel durante i lavori di allestimento nonché limitare l’accesso dei mezzi e/o prevedere addebiti in caso di permanenza dei mezzi fuori dagli spazi e/o dai tempi definiti dagli Organizzatori. In particolare, qualora gli autoveicoli ed i mezzi in generale, permangano presso Morel fuori dagli orari prestabiliti, potrà essere addebitato all’Espositore/Incaricato, l’importo di € 500,00 oltre IVA.
Art. 8 – ALLESTIMENTI
Gli allestimenti dovranno essere contenuti entro la superficie dello spazio espositivo assegnato e rispettare quanto previsto nel “Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari” e la loro altezza non dovrà superare l’altezza consentita dal citato Regolamento.
Gli allestimenti degli stand, indipendentemente dalla loro superficie, sono classificati in Standard e Fuori Standard secondo caratteristiche riportate dettagliatamente nel “Regolamento Tecnico e Moduli Vari”, che qui si intende integralmente richiamato ed accettato dall’Espositore.
Per la realizzazione di qualsiasi allestimenti Standard o Fuori Standard e fatto obbligo di trasmettere agli Organizzatori di Combo gli eventuali progetti allestitivi.
Nel caso di allestimenti Fuori Standard, l’Espositore ha l’obbligo di trasmettere agli Organizzatori per l’approvazione, il progetto dell’allestimento timbrato e firmato da Tecnico Abilitato oltreché i documenti previsti dal “Regolamento Tecnico di Manifestazione”.
Tutti i documenti sopracitati dovranno essere inviati entro e non oltre la scadenza stabilita nel “Regolamento Tecnico di Manifestazione”, in caso contrario verrà addebitato all’Espositore l’importo di 550,00 € oltre IVA.
Combo e L’Organizzazione si riservano, in ogni caso, il diritto di non consentire il montaggio degli allestimenti Fuori Standard che non siano stati preventivamente approvati.
Gli allestimenti ed i relativi impianti dovranno essere costruiti a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme antinfortunistiche e di quelle prevenzioni incendi.
L’Espositore si impegna a rispettare la normativa relativa ai locali di pubblico spettacolo ed a sottostare a tutte le prescrizioni e formalità previste dal “Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari”. Sarà facoltà degli organizzatori richiedere, se necessario, l’intervento della Commissione di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo.
È fatto obbligo all’Espositore di tenere nel posteggio, in posizione ben visibile ed accessibile, estintori in quantità e qualità adeguate, come forniti dall’Organizzazione.
La mancata osservanza di quanto dettagliatamente previsto nel “Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari” attribuirà a Combo la possibilità di chiudere lo spazio espositivo e/o di adottare i provvedimenti più opportuni per assicurare condizioni di sicurezza, fermo restando ogni responsabilità civile e penale dell’Espositore.
Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti, alla esecuzione e conduzione degli impianti, alla conformità dei materiali di allestimento, alla normativa antincendio e per eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà di Combo o di terzi, è a carico esclusivamente dell’Espositore. L’inosservanza delle norme di sicurezza può comportare la denuncia all’autorità giudiziaria.
Art. 9 – RICONSEGNA DEGLI STAND
Al termine della Manifestazione e non prima, gli Espositori/Incaricati dovranno procedere alla rimozione dei prodotti e materiali da essi installati e allontanarli dal sito Morel. Lo sgombero degli spazi espositivi dovrà essere ultimato entro la data al riguardo indicata nel “Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari”.
È fatto obbligo all’Espositore di riconsegnare lo spazio espositivo assegnato nello stato in cui gli è stato affidato.
Durante tutte le fasi della Manifestazione è vietato abbandonare materiali di risulta e/o rifiuti nelle aree espositive e nel sito Morel. I materiali residui relativi ai lavori di allestimento e disallestimento dovranno essere smaltiti a cura dell’Espositore e/o suoi Incaricati, e i corridoi dei padiglioni dovranno essere mantenuti liberi da qualsiasi tipo di materiale di risulta o di ingombro.
In caso di mancato rispetto dei tempi di disallestimento e/o di inerzia da parte dell’Espositore e/o dell’Incaricato allo sgombero dell’area, l’Espositore stesso esprime il proprio irrevocabile consenso affinché si provveda d’ufficio considerando quanto rimasto sullo spazio espositivo assegnato come materiale di rifiuto da avviare alle discariche pubbliche. L’Espositore sarà quindi tenuto al rimborso di tutte le spese dirette ed indirette sostenute per lo sgombero, con un minimo di € 700,00 fatti salvi eventuali rimborsi per maggiori danni.
Gli Organizzatori e Combo non assumono alcuna responsabilità per le merci, i materiali e quant’altro lasciato senza sorveglianza dagli espositori nel sito Morel.
Art. 10 – ACCESSO ALLA MANIFESTAZIONE
Il Salone è aperto ai Visitatori, muniti del prescritto documento d’ingresso, ogni giorno secondo l’orario che gli Organizzatori si riservano di stabilire ed eventualmente di modificare, anche nel corso del Salone.
Per consentire il libero ingresso, degli Espositori e del loro personale, al Salone, gli Organizzatori predisporranno apposite tessere la cui regolamentazione è contemplata nel “Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari”, il cui utilizzo comporta l’accettazione del presente regolamento.
L’Espositore è comunque responsabile, a tutti gli effetti, del comportamento di coloro ai quali fornisce titoli d’ingresso, nonché del comportamento dei propri dipendenti, ausiliari, collaboratori ed aziende incaricate, nell’espletamento delle mansioni ad essi attribuite.
All’interno del sito Morel è fatto divieto assoluto a chiunque di promuovere offerte od oblazioni per istituzioni riconosciute, questue, propaganda politica, religiosa o di parte e svolgere comunque attività non attinenti alle finalità del Salone.
Resta inteso che le modalità di accesso, le disposizioni tecniche, le attività di montaggio e smontaggio degli stand e in genere lo svolgimento della Manifestazione potranno subire delle modifiche e/o revisioni a seguito di eventuali disposizioni normative che dovessero intervenire.
Art. 11 – SORVEGLIANZA CONTRO I FURTI – RESPONSABILITÀ PER FURTI E DANNI – ESONERO DI RESPONSABILITA’ DI COMBO – CLAUSOLA DI MANLEVA
Durante l’orario di apertura dei padiglioni l’Espositore dovrà vigilare il proprio stand direttamente o attraverso proprio personale.
L’Espositore è obbligato a presidiare, con proprio personale, la postazione espositiva durante tutto il periodo di apertura della manifestazione.
L’Espositore è unico custode, per tutto il periodo di svolgimento della manifestazione (compreso il periodo di allestimento / disallestimento) di tutti i materiali, beni e arredi presenti nella postazione espositiva.
Quale custode della postazione espositiva l’Espositore si obbliga a manlevare, sostanzialmente e processualmente Combo e L’organizzazione e a mantenerla indenne da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti dall’utilizzo dello stand e dello spazio espositivo assegnato.
L’organizzazione pur provvedendo per tutta la durata del Salone e per tutti i giorni previsti, di allestimento e di sgombero degli stand, ad un servizio generale di vigilanza diurna e notturna all’interno del sito Morel, è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furti e/o danni che dovessero verificarsi a scapito dell’Espositore.
L’Espositore sarà responsabile anche verso Combo di tutti i danni diretti ed indiretti che per qualsiasi causa siano attribuibili a lui od a personale per suo conto operante (ivi compresi i danni provocati dagli allestimenti o dagli impianti eseguiti in proprio o da terzi da lui incaricati, ancorché collaudati da Combo).
Art. 12 – ASSICURAZIONI – ESONERI, ASSUNZIONI E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
L’Espositore beneficerà delle seguenti assicurazioni stipulate da Combo e concordate con gli Organizzatori:
a) garanzia All Risks (inclusi incendio e furto) per danni materiali e diretti ad arredamento, allestimento, attrezzature e merci nello stand, esclusi denaro, valori, preziosi e simili ed escluso il software installato su elaboratori elettronici ed esclusi i danni da mancato uso dell’arredamento, dell’allestimento, delle attrezzature e delle merci durante il periodo di svolgimento del Salone: copertura € 40.000,00 a primo rischio assoluto (inclusi incendio e furto), con franchigia assoluta di € 300,00 per ogni danno elevata ad € 600,00 per i danni verificatisi dopo la chiusura della manifestazione;
b) garanzia per Responsabilità Civile Verso Terzi, comprendente i danni da incendio: massimale unico € 50.000.000,00;
c) garanzia per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro: massimale per sinistro € 3.000.000,00 con limite di € 2.000.000,00 per persona;
d) rinuncia da parte dell’Assicuratore ad ogni rivalsa verso tutti gli Espositori, gli Organizzatori e Combo.
Le coperture assicurative sopra indicate sono disciplinate dalle condizioni e limitazioni che l’Espositore potrà richiedere alla Segreteria Organizzativa della manifestazione, e che saranno riportate nella documentazione relativa alla manifestazione stessa. Dette coperture non escludono la responsabilità dell’Espositore per tutti i rischi che secondo l’autonoma valutazione dell’Espositore non fossero garantiti o che superassero i limiti di copertura sopra riportati. L’Espositore stesso dovrà provvedere alle opportune coperture integrative.
In particolare, in funzione dell’esistenza di un sistema di videosorveglianza, l’Espositore prende atto che, in caso di furto, la relativa denuncia alla Pubblica Autorità deve pervenire all’Assicuratore entro sette giorni dalla conclusione della manifestazione e che il mancato rispetto del termine può comportare la perdita del diritto all’indennizzo.
L’Assicuratore curerà anche la gestione dei sinistri e le procedure di liquidazione al termine della manifestazione.
In ogni caso L’Espositore si obbliga ad inserire nelle coperture integrative la rinuncia dell’assicuratore ad ogni azione di rivalsa verso gli Espositori, gli Organizzatori e Combo, ed in difetto dovrà tenerli sollevati da ogni azione che dovesse essere svolta nei loro riguardi.
Preso atto di quanto sopra, l’Espositore, comunque, (per sé e per i propri collaboratori od incaricati) espressamente esonera gli Organizzatori e Combo da ogni responsabilità per perdite od avarie che per qualsiasi ragione dovessero verificarsi nello spazio espositivo assegnatogli, durante lo svolgimento del Salone o durante l’allestimento e disallestimento dello stand, e di quanto ivi si trova, ed assume a proprio carico la responsabilità degli eventuali danni causati anche a terzi dalla gestione dello spazio espositivo o da quanto immesso nello stesso, e non coperti nei termini e modi sopra indicati o attivati dall’Espositore stesso.
Gli Organizzatori e Combo declinano ogni responsabilità per danni consequenziali, danni di immagine, perdite di fatturati ecc. Anche per i danni diretti l’Espositore accetta che gli Organizzatori e Combo limitino la propria responsabilità ai limiti e massimali delle coperture assicurative sopra riportati. L’Espositore accetta tali limitazioni di responsabilità.
Art. 13 – RECLAMI
Eventuali reclami relativi all’organizzazione e alla realizzazione della Manifestazione dovranno essere immediatamente notificati per iscritto agli Organizzatori e comunque entro sette giorni dalla conclusione della Manifestazione.
Reclami successivi non potranno costituire oggetto di controversia con gli Organizzatori.
Art. 14 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Tanto i prodotti e le merci esposte quanto gli stand che li ospitano non possono essere fotografati, disegnati o comunque riprodotti senza l’autorizzazione dei rispettivi Espositori e degli Organizzatori.
Gli Organizzatori e Combo si riservano tuttavia il diritto di riprendere, riprodurre, diffondere e autorizzare la ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute di insieme e di dettaglio interne ed esterne, consentendone o effettuandone anche la vendita.
Art. 15 – TEMPORANEA IMPORTAZIONE
La temporanea importazione di merci o beni di provenienza estera per la esposizione quali campioni in occasione del Salone, dovrà avvenire – a spese dell’Espositore, secondo le modalità previste nel “Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari”, con esonero di ogni responsabilità nei riguardi di Combo.
Art.16 – PRESENTAZIONE DI STRUTTURE PREFABBRICATE, GRU, PONTEGGI, ECC., E DISCIPLINA DEI MACCHINARI ESPOSTI IN FUNZIONAMENTO
Per l’esposizione di strutture prefabbricate, di gru a torre, di gru automontanti e simili, ponteggi, armature provvisorie ed impalcature in genere, l’Espositore, oltre a garantire la piena e scrupolosa applicazione di tutte le norme di sicurezza, legislative, regolamentari, di buona tecnica, nonché dettate dall’esperienza e dalla prudenza, per tutto il periodo di permanenza nel sito Morel si impegna ad osservare scrupolosamente anche le indicazioni di Combo e degli Organizzatori.
I macchinari esposti non possono essere azionati, salvo deroga rilasciata per iscritto dall’Organizzazione, purché ciò non comporti pericolo o molestia. In tal caso i macchinari dovranno essere dotati dei dispositivi necessari per prevenire infortuni, rumori molesti, cattivi odori, nonché l’emissione di gas e di liquidi; non potranno essere azionati, all’interno dei padiglioni, da motori a scoppio funzionanti; e non dovranno comportare l’impiego di carburanti o di bombole a gas.
In ogni caso essi dovranno essere conformi alle norme legislative, regolamentari e di buona tecnica, ed essere corredati dalla relativa documentazione amministrativa delle Autorità competenti.
L’Espositore assume a proprio esclusivo carico ogni responsabilità civile e penale per eventuali infortuni e/o danni che dovessero derivare a terzi in conseguenza dell’inosservanza e violazione delle norme e/o indicazioni in parola.
È fatto salvo il diritto di intervento diretto di Combo per disporre od effettuare l’allontanamento dal sito Morel di eventuali strutture non rispondenti alle disposizioni di cui sopra.
Art. 17 – SERVIZI TECNICI
A richiesta degli Espositori, e nel rispetto delle disposizioni contenute nel “Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari”, Combo fornirà agli Espositori il servizio di energia elettrica sia per illuminazione che per forza motrice ed i servizi di acqua ed aria compressa.
Inoltre Combo, si riserva di attivare, ovvero di appaltare o di concedere esclusive per qualsiasi servizio che ritenga utile ai partecipanti, stabilendone le modalità di esercizio.
In particolare:
– i collegamenti e le disconnessioni tra l’impianto elettrico o l’impianto idrico costruiti dagli Espositori, – e rispettivamente – la cassetta di derivazione e le prese d’acqua, potranno essere effettuati esclusivamente dalle ditte autorizzate da Combo, che accerteranno il rispetto delle norme del “Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari”;
– il servizio di pulizia degli stand dovrà essere effettuato a cura e spese dei rispettivi Espositori tramite proprio personale, o avvalendosi della ditta all’uopo autorizzata dall’Organizzazione;
– i collegamenti e le disconnessioni di apparecchi telefonici potranno essere effettuati solo dal fornitore autorizzato da Combo;
L’Espositore prende atto che i “servizi” (sia gestiti direttamente da Combo, sia appaltati, che concessi in esclusiva) assicurano regolari prestazioni nell’ambito di un normale impegno dei servizi stessi da parte dei singoli utenti, ed in ogni caso esonera Combo e gli Organizzatori, nonché gli appaltatori ed i concessionari dei servizi, da ogni e qualsiasi responsabilità per l’eventuale irregolarità di svolgimento dei servizi stessi.
Art. 18 – STAMPATI INFORMATIVI E INFORMAZIONI ON-LINE
Gli Organizzatori si riservano di provvedere alla realizzazione del Catalogo e alla diffusione di informazioni (anche in forma sintetica od abbreviata) contenute nella Domanda di Partecipazione, sugli Espositori e sui prodotti e/o servizi dagli stessi presentati, oltre che su quant’altro esposto o presentato, utilizzando i mezzi e le tecniche di comunicazione (stampati, chiavette, internet od altro) che riterrà più idonei senza alcuna propria responsabilità per eventuali omissioni, errori o malfunzionamento.
I dati riportati saranno riferiti alle domande di adesioni pervenute ed accettate sino a 45 giorni prima della data di apertura del Salone.
Tutto ciò non pregiudica il diritto degli Organizzatori di modificare l’assegnazione degli stand.
Quanto sopra vale anche per il contenuto di altri moduli informativi sottoscritti dall’Espositore o da un suo incaricato e messi a disposizione degli Organizzatori anche a mezzo di strumenti informatici.
Gli Organizzatori si riservano di prevedere, sul sito Internet della rassegna, aree riservate al singolo Espositore, alle quali l’Espositore stesso potrà accedere con Password e Username personali per mettere on-line, inviare o modificare informazioni riguardanti la propria azienda.
L’Espositore è il solo responsabile dei contenuti inseriti nell’area ad esso riservata e del corretto uso, anche da parte di terzi, della Password e dell’Username assegnatogli dagli Organizzatori.
Art. 19 – FORME PUBBLICITARIE A PAGAMENTO
All’esterno dell’area espositiva assegnata, ogni forma di propaganda e pubblicità deve essere effettuata esclusivamente per tramite degli Organizzatori o dei concessionari di Combo ed è soggetta al pagamento del canone e relativi oneri fiscali.
Art. 20 – PARCHEGGI
Per motivi di sicurezza ai parcheggi predisposti per gli Espositori potranno accedere – sino ad esaurimento dei posti disponibili – esclusivamente le autovetture (si intendono perciò esclusi tutti i mezzi diversi come ad esempio veicoli commerciali, camion, etc…) munite di apposito contrassegno rilasciato dagli Organizzatori e la sosta è consentita soltanto negli appositi spazi e solo durante l’orario di apertura del sito Morel.
È severamente vietata la sosta dei veicoli commerciali e dei camion di qualsiasi genere all’interno del sito Morel, anche solo per brevi periodi.
È altresì severamente vietata la sosta delle autovetture fuori dagli spazi consentiti e dopo l’orario di chiusura del sito Morel.
In caso di inosservanza di tali disposizioni, Combo e/o gli Organizzatori potranno attivarsi per ottenere la rimozione forzata del veicolo fuori dal parcheggio, oppure l’apposizione di mezzi meccanici inibitori dell’utilizzo dello stesso, a rischio e spese dell’Espositore al quale è stato rilasciato il contrassegno e del proprietario del veicolo, il quale rimarrà responsabile in solido con l’Espositore per le relative spese.
Combo o gli Organizzatori si riservano la facoltà di non ammettere alla prossima edizione della Manifestazione l’Espositore che non abbia rispettato, anche tramite i propri incaricati, i divieti sopra descritti.
Ciascuno degli occupanti dei veicoli dovrà essere munito di documento valido per l’accesso al sito Morel.
Poiché i parcheggi non godono di custodia, Combo e gli Organizzatori sono esonerati da ogni responsabilità di custodia del veicolo e non saranno responsabili per danni e furti di ogni genere.
Art. 21 – DIVIETI PARTICOLARI
In particolare agli Espositori è vietata:
– la cessione anche parziale e lo scambio anche parziale dello stand;
– qualsiasi forma di pubblicità al di fuori del proprio spazio espositivo e nel sito Morel. La distribuzione del materiale pubblicitario è ammessa solo nella propria area espositiva;
– l’esposizione di prodotti in contrasto con la destinazione merceologica dello spazio espositivo, quale appare dalla domanda di partecipazione;
– l’esposizione di cartelli o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di ditte non elencate nella domanda di partecipazione e non rappresentate;
– l’utilizzo, a qualsiasi scopo, di MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO (APR) all’interno del sito Morel. Eventuali deroghe dovranno essere richieste all’Organizzazione, che si riserva di valutare, nell’ambito di quanto previsto dalla vigente normativa, la possibilità di utilizzo secondo modalità e procedure da concordare;
– ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all’interno dello stand o finalizzata alla presentazione dei prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte degli Organizzatori; è inoltre di competenza esclusiva dell’Espositore la richiesta e l’acquisizione di eventuali autorizzazioni da parte degli enti preposti (autorità sanitarie, di pubblica sicurezza ecc..), e l’assolvimento di eventuali diritti d’autore (autori ed editori) e diritti connessi (produttori e artisti), per le iniziative di cui sopra, se ed in quanto richieste;
– la diffusione di musica dal vivo e registrata mediante l’uso di apparecchi per la riproduzione di musica e di suoni. Eventuali eccezioni potranno essere autorizzate per iscritto dagli Organizzatori solo a condizione che l’Espositore non arrechi disturbo e abbia provveduto ad assolvere gli obblighi di legge per il pagamento dei relativi diritti;
– l’utilizzo, all’interno del sito Morel, di propri carrelli elevatori e mezzi di sollevamento;
– qualsiasi forma di concorrenza sleale tra i partecipanti alla Manifestazione. A tal fine l’espositore si impegna ad accettare, ai fini espositivi e per garantire il corretto svolgimento della Manifestazione tutte quelle iniziative che gli Organizzatori potranno intraprendere per garantire l’immediata cessazione di eventuali possibili concorrenze sleali, o per tutelare gli altri espositori e gli Organizzatori stessi.
I divieti di carattere tecnico emanati per motivi di sicurezza, igiene, inquinamento in generale, per le persone e per le cose, nonché al fine di impedire la manomissione dei beni mobili ed immobili del sito Morel e le prescrizioni relative, contenuti nel “Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari”, si intendono facenti parte delle presenti condizioni generali di con tratto e l’Espositore si impegna ad osservarli strettamente. Eventuali deroghe potranno essere rilasciate, esclusivamente per iscritto, dall’Organizzazione.
In caso di inosservanza anche di uno soltanto dei divieti sopra indicati, ovvero di quelli richiamati dal presente articolo, gli Organizzatori potranno applicare le sanzioni previste dal “Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari” e/o risolvere il contratto di partecipazione al Salone senza necessità di pronuncia del Giudice ma semplicemente mediante qualsiasi comunicazione scritta all’Espositore presso il suo stand. Ciò comporterà l’immediata chiusura dello stand ed il ritiro dei documenti di accesso al sito Morel, senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti dall’Espositore.
Art. 22 – RINVIO, RIDUZIONE O SOSPENSIONE DEL SALONE
È facoltà discrezionale ed insindacabile degli Organizzatori apportare modifiche alle date di svolgimento del Salone, senza che perciò l’Espositore possa recedere o comunque sciogliere il contratto e liberarsi degli impegni assunti.
Inoltre gli Organizzatori potranno ridurre il Salone, ovvero sopprimerlo in tutto od in alcuni suoi settori, senza con ciò essere tenuto alla corresponsione di indennizzi, penali o danni di sorta. In tali casi gli Organizzatori dovranno dare comunicazione delle modifiche attuate mediante comunicazione scritta da inoltrarsi almeno 15 giorni prima della data prevista per l’inizio del Salone.
Art. 23 – FORZA MAGGIORE
Costituisce forza maggiore il verificarsi di un evento o circostanza (“Evento di Forza Maggiore”) che impedisca di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui risulti provato:
a) che l’impedimento è fuori dal ragionevole controllo; e
b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto; e
c) che gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati.
Le condizioni di cui alle lettere (a) e (b) si considerano realizzate, salvo prova contraria, in presenza dei seguenti eventi: guerra (dichiarata o meno), invasioni, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare sul territorio nazionale o internazionale; guerre civili, sommosse, ribellioni e/o rivoluzioni, insurrezioni, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria; embarghi; necessità di rispettare qualsiasi legge o ordine governativo, espropriazione, requisizione, nazionalizzazione; peste, epidemie, calamità naturali o eventi naturali estremi in generale; esplosioni, incendi, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, del sistema informativo o dell’energia; boicottaggi, scioperi e serrate, occupazione dei locali.
Nel caso in cui dovesse verificarsi un qualsiasi Evento di Forza Maggiore gli Organizzatori saranno esonerati dall’obbligo di adempiere alle loro obbligazioni contrattuali e da qualsiasi responsabilità per danni o qualsiasi rimedio per inadempimento contrattuale, a partire dal momento in cui l’impedimento impedisce l’adempimento, purché ne venga data notizia all’altra parte senza ritardo. In mancanza di comunicazione tempestiva, l’esonero produrrà effetti dal momento in cui la comunicazione raggiunge l’altra parte. L’altra parte potrà sospendere l’adempimento dei propri obblighi a partire dalla data della comunicazione.
Qualora, a causa di un Evento di Forza Maggiore, si renda necessario rinviare la Manifestazione, gli Organizzatori tratterranno le somme già ricevute (i.e. la quota di iscrizione ed altri eventuali acconti), che potranno essere utilizzate dall’Espositore – senza alcuna garanzia sulla variazione delle tariffe – per la partecipazione all’evento nelle nuove date.
Se, a causa di un Evento di Forza Maggiore, dovesse essere necessario cancellare l’evento, gli Organizzatori si riservano di trattenere la sola quota di iscrizione versata dagli Espositori a titolo di rimborso spese di organizzazione effettivamente sostenute, provvedendo alla restituzione delle restanti somme eventualmente incassate senza che essi possano, a qualsiasi titolo o per qualsiasi motivo, pretendere alcun risarcimento nei confronti degli Organizzatori.
Nel caso in cui dovesse verificarsi un qualsiasi Evento di Forza Maggiore l’Espositore sarà esonerato dall’obbligo di adempiere alle sue obbligazioni contrattuali e da qualsiasi responsabilità per danni o qualsiasi rimedio per inadempimento contrattuale, a partire dal momento in cui l’impedimento impedisce l’adempimento, purché ne venga data notizia debitamente documentata agli Organizzatori senza ritardo. In mancanza di comunicazione tempestiva, l’esonero produrrà effetti dal momento in cui la comunicazione raggiunge l’altra parte che potrà sospendere l’adempimento dei propri obblighi a partire dalla data della comunicazione. Qualora l’Espositore, a causa di un Evento di Forza Maggiore, sia impossibilitato ad essere presente all’Evento, gli Organizzatori tratterranno le somme già ricevute (i.e. la quota di iscrizione ed altri eventuali acconti), che potranno essere utilizzate dall’Espositore – senza alcuna garanzia sulla variazione delle tariffe – per la partecipazione all’evento nelle edizioni successive.
A fini di chiarezza si precisa che, nelle ipotesi di Evento di Forza Maggiore, non troveranno applicazione i termini per la comunicazione previsti dall’art. 22.
Art. 24- DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – ELEZIONE DI DOMICILIO – NORME LEGISLATIVE APPLICABILI – GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE
È fatto obbligo all’Espositore di attenersi alle prescrizioni che le Autorità di Pubblica Sicurezza e quelle preposte alle prevenzione incendio, alla prevenzione infortunistica ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti di Combo e delle Società ad esso riferibili.
L’Espositore ed i terzi per suo conto operanti nel sito Morel debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, rispondente ai requisiti delle vigenti leggi (in materia previdenziale, assicurativa, fiscale, etc.).
L’Espositore elegge il proprio domicilio, ad ogni effetto di legge, presso la sede di Cranio Creations, ed accetta, in via esclusiva, la giurisdizione italiana e la competenza del Foro di Milano.
Il rapporto fra gli Organizzatori, l’Espositore e gli eventuali terzi è regolamentato esclusivamente dalle leggi italiane.
Art. 25 – RAPPORTI CON COMBO
L’Espositore prende atto che il Salone avrà svolgimento nel sito Morel, e si impegna ad osservare – ed a far osservare dai propri dipendenti e collaboratori – le disposizioni regolamentari emesse da Combo.
Ogni diritto dell’Espositore farà carico soltanto ed esclusivamente agli Organizzatori, mentre ogni e qualsiasi obbligo di comportamento assunto dall’Espositore si intenderà esteso anche a favore di Combo che sarà quindi legittimato – in caso di inosservanza di tali obblighi, di ogni propria disposizione regolamentare e di ogni norma di legge – ad intervenire direttamente, agendo anche con il proprio personale di servizio nel sito Morel.
Art. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Informativa all’Interessato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679
Gli Organizzatori si impegnano a trattare i dati personali da Voi messi a disposizione nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/679, nonché delle linee guida e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati e di ogni altra normativa applicabile.
Per ulteriori approfondimenti relativi al trattamento dei Vostri dati personali effettuato dagli Organizzatori si prega di prendere visione dell’informativa allegata al presente contratto.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, si approvano specificamente le clausole riguardanti:
– Forma e irrevocabilità della domanda di partecipazione (Articolo 2)
– Discrezionalità degli Organizzatori (Articolo 2);
– Facoltà di risolvere o di recedere dal contratto ovvero di sospenderne l’esecuzione (Articoli 4, 6, 7, 8, 21, 23, 26)
– Clausola penale (Articoli 4, 6, 8, 9)
– Rinuncia a indennizzi o risarcimenti (Articoli 5, 6)
– Limitazioni alla facoltà di recesso (Articoli 6, 22)
– Limitazione o esonero di responsabilità (Articoli 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 23)
– Assunzione di responsabilità (Articoli 8, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 25)
– Modalità di fornitura di servizi (Articoli 17, 19)
– Foro territorialmente competente in via esclusiva (Articolo 24)
– Trattamento dati e prestazione consenso (Articolo 26).